Contratto “al chiaro di luna”, permessi per visite, accertamenti e terapie:
Circolare respinta al mittente, aspettiamo nuovo testo
Si è tenuto oggi l’esame congiunto da noi richiesto sulla «bozza di circolare concernente il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39»: abbiamo ribadito le nostre eccezioni innanzitutto sulla necessità di recuperare le ore per le visite, accertamenti e terapie, non prevista dalla norma primaria, il comma 5-terdell’art. 55-septies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal decreto-legge 15 luglio 2011, n. 98 con il comma 9, dove il successivo comma 10 specifica che quella disposizione si applica anche al personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
Abbiamo contestato con argomentazioni ineccepibili il fatto che, mentre tutti gli altri comparti del pubblico impiego, nei rispettivi CCNL, si sono inchinati alla sentenza del Tar Lazio che, con sentenza definitiva n. 5714/2015, aveva già cassato la circolare n. 2/2014 adottata dal Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17.2.2014, pubblicata l’11 aprile 2014 sulla GU – Serie generale n. 85. mentre solo per il Comparto sicurezza e difesa è stata nottetempo inserita nel testo una previsione contraria al giudicato amministrativo e, quindi, contra legem.
Il Tar ha chiaramente affermato che la citata norma primaria, avente rango superiore rispetto a quella pattizia derivante dal recepimento di un accordo sindacale che – per espressa dichiarazione della Parte pubblica, dovendo essere relativo solo alla parte economica, mentre per la parte normativa da mesi siamo in attesa dell’apertura delle trattative per l’addendum– distingueva nettamente i permessi per l’espletamento di visite specialistiche, esami diagnostici e terapie dai permessi bervi con recupero delle ore. Tant’è che l’art. 36 del CCNL delle Funzioni centrali della PA, proprio a febbraio di quest’anno, ha introdotto un apposito istituto.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha condiviso le valutazioni relative alle suesposte criticità penalizzanti per i poliziotti contenute nel testo del contratto ed in particolare e si è proposto di stilare un nuovo testo che tenga conto delle nostre eccezioni che, oltre alla problematica del recupero, riguardano anche il fatto che non ci deve essere necessità di autorizzazione nel merito del dirigente – che è inaccettabile – oltre alla mancata esplicitazione del fatto che, al fine di evitare zone d’ombra soggette ad interpretazioni individuali, i tempi del permesso devono necessariamente includere anche quelli necessari agli spostamenti, che vanno semplicemente autocertificati dall’interessato.
Per ultimo, ma non ultimo: nel caso in cui il tempo necessario per la visita, l’esame o la terapia si preveda a priori– o si riscontri a posterioridurante o dopo la visita, l’esame o la terapia – superiore alla metà di sei ore – durata convenzionale della giornata di servizio, a nulla rilevando eventuali rientri programmati, ordinari o in straordinario – così come nel caso di accertamenti invasivi, la fruizione – non concessione – del congedo straordinario per gravi motivi dovrà essere automatica, senza alcun vaglio discrezionale da parte del dirigente, vietando altresì la prassi illegittima del far chiedere al collega il congedo ordinario per poi “valutare” se “trasformarlo” in congedo straordinario.
Attendiamo a breve il nuovo testo che sarà elaborato e su quello proseguiremo con la nostra Amministrazione quel confronto che avrebbe dovuto esserci in sede di rinnovo contrattuale, allorquando i poliziotti, con manovre di bassa politica, sono stati colpevolmente e pesantemente defraudati dei loro diritti. Faremo tutto ciò che è necessario affinché mai più la Parte pubblica possa comportarsi in questo modo.
Roma, 30 luglio 2018
Segretario FSP Segretario ES Segretario LS
Valter Mazzetti Vincenzo Chianese Pietro Taccogna