La Polizia Giudiziaria

Polizia giudiziaria x

Introduzione e generalità

Di seguito brevi note e modulistica che consentono un rapido riepilogo, sintetico e senza alcuna pretesa di essere esaustivo, idoneo a supportare l’attività operativa fornendo tutti gli elementi essenziali per il quotidiano riguardo all’attività di polizia giudiziaria in generale, alla maggior parte delle specifiche attività maggiormente ricorrenti nonché la modulistica di riferimento, che può essere scaricata, compilata ed immediatamente utilizzata.

La polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria è un soggetto ma non una parte del procedimento penale, in quanto non vi rappresenta direttamente un interesse, come fanno ad esempio i difensori della persona cui il fatto è attribuito e della parte civile o come accede per il pubblico ministero, cui spetta il compito di rappresentare l’interesse dello Stato all’applicazione della legge penale. Spetta infatti al p.m. utilizzare nell’ambito del procedimento i risultati delle indagini svolte dalla p.g., sia che questa le abbia svolte di propria iniziativa sia che, viceversa siano state ad essa delegate dall’Autorità giudiziaria o che siano state da essa disposte.

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Quando si parla di polizia giudiziaria ci si riferisce, a seconda dei casi, ai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 57 cpp) ovvero ai servizi, alle sezioni e agli organi di p.g. (art. 56 cpp) o anche a tutti gli ufficiali e agenti di p.g. nel loro insieme. La conduzione di alcune attività, come ad esempio la generalità delle attività delegate dall’A.g. o la ricezione di denuncie e querele, è riservata agli ufficiali di p.g., che possono naturalmente essere coadiuvati da agenti di p.g. i quali operano sotto la supervisione dei citati ufficiali. L’esame della normativa consente di redigere un elenco degli atti che possono essere compiuti dai soli ufficiali di p.g. e un elenco di atti che possono essere compiuti anche dagli agenti.

Funzioni della polizia giudiziaria

A norma dell’art. 55 cpp la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:

prendere notizia dei reati;

impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercarne gli autori;

compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale;

svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

Documentazione dell’attività della p.g.: annotazione e verbale

Dispone l’art. 357 cpp che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova Secondo giurisprudenza consolidata le relazioni di servizio indirizzare al responsabile dell’ufficio, reparto o istituto di appartenenza qualora contengano gli elementi essenziali previsti dall’art. 115 disp.att.cpp (vedi più avanti) sono idonee ad essere utilizzate nel procedimento come annotazioni. Sempre in base all’art. 357 cpp non è sufficiente un’annotazione e deve essere invece redatto verbale per:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o da altre persone;

c) perquisizioni e sequestri;

d) identificazione, acquisizione di plichi e corrispondenza, accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone, perquisizioni e sequestri;

e) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Oltre a questa elencazione deve essere redatto in relazione a svariate altre specifiche attività, di volta in volta specificati nelle disposizioni che li regolano, come nel caso dell’arresto e fermo.

Modalità di redazione e contenuto degli atti: verbali

Dispone ancora l’art. 357 cpp che gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale. A norma dell’art. 136 cpp il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone presenti al compimento dell’atto, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti essere presenti, la descrizione di quanto l’ufficiale o agente ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione. Dispone il successivo art. 137 che il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto, dal giudice se presente e dalle persone presenti, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento; se qualcuno dei presenti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

Modalità di redazione e contenuto degli atti: annotazioni

Ai sensi dell’art. 115 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

Invio al p.m. e conservazione della documentazione

La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Copia delle annotazioni e dei verbali è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.

I soli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere le seguenti attività

(ove non diversamente specificato gli articoli citati si fanno parte del codice di procedura penale)

1.ricezione denunce (art. 331, co. 2), referti (art. 334, co. 1), querele (artt. 336 e 337) e relative rinunce (art. 339) o remissioni (art. 340) e istanze di procedimento(art. 340);

2.assunzione dalla persona sottoposta ad indagini di sommarie informazioni (art 350, co. 1) ovvero, sul luogo o nell’immediatezza del fatto, di notizie ed indicazioni utili (art. 350, co. 5);

3.perquisizioni di iniziativa (art. 352);

4.perquisizioni delegate (art. 247, co. 3);

5.acquisizione di plichi e blocco di corrispondenza (art. 353);

6.accertamenti e rilievi urgenti sullo stato dei luoghi , cose e persone (art. 354 c.p.p.);

7.sequestri di iniziativa (art. 354, co. 2);

8. sequestri delegati (art. 253, co. 3);

9.redazioni del verbale e delle annotazioni degli atti del pubblico ministero (art 373, co. 6);

10.immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art. 389, co. 2);

11.ricezione delle impugnazioni e dichiarazioni dell’imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura (art 123, co. 2);

12.assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato (art. 351, co. 1-bis);

13. interrogatorio, su delega del pubblico ministero, dell’indagato in stato di libertà e confronto con il medesimo (art. 370, co. 1);

14.operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;

15.funzioni di pubblico ministero in alcuni tipi di procedimento penale.

Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono compiere le seguenti attività

(ove non diversamente specificato gli articoli citati si fanno parte del codice di procedura penale)

1.identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art 349, co. 1);

2.accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art 349. co. 4);

3. esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato o di altre persone (art 349, co 2);

4. ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art 349, co. 3);

5.ricezione di spontanee dichiarazioni dell’indagato (art. 350, co. 7);

6.assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);

7.esecuzione di ordini dell’autorità giudiziaria (artt. 131 e 378); arresto in flagranza (artt. 380 – obbligatorio, 381 – facoltativo, art. 16 d.P.R. 448/1988 di minorenne); ricezione di dichiarazioni di querela resa oralmente sul luogo in casa di arresto (artt. 380, co. 3 e 381, co. 3);10) fermo di indiziato di delitto (art. 384 e art. 17 d.P.R. 448/1988 in caso di indagato minorenne); relazioni orali sulle circostanze dell’arresto nel rito monocratico; adempimenti materiali conseguenti all’arresto come l’avviso familiari ed al difensore (art. 120 norme di attuazione cpp) nei casi di particolare necessità ed urgenza perquisizioni d’iniziativa di cui all’art. 352, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone, nonché sequestro di cui all’art. 354 (art. 113 norme di attuazione cpp); nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di minacce telefoniche, coadiuvare su richiesta di chi procede (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria), l’esecuzione delle operazione di intercettazione di comunicazione e di conversazione (art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

Acquisizione della notizia di reato

Ai sensi dall’articolo 330 del codice di procedura penale, “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse …” secondo quanto disposto dal codice stesso. Le modalità di ricezione della notizia di reato che interessano maggiormente l’attività di polizia giudiziaria sono costituite dalla denuncia, dalla querela e dal referto. Atti che, a norma dell’articolo 357 c.p.p., devono necessariamente essere formalizzati con apposito verbale e che, per espressa previsione di legge, possono essere compiuti solo da ufficiali di polizia giudiziaria. Una volta acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero competente gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (art. 347 c.p.p.).

Denuncia

La denuncia è uno dei mezzi attraverso i quali il P.M. e la Polizia Giudiziaria acquisiscono la notizia di reato. E’ di regola un atto facoltativo, tuttavia, in determinate ipotesi e per determinate categorie di soggetti, la denuncia si configura quale atto obbligatorio. Ai sensi dell’art. 333/1° del c.p.p., ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia. Quindi, qualsiasi privato cittadino, che per qualsiasi ragione venga a conoscenza della commissione di un reato, anche se non perpetrato a suo danno, può proporre denuncia, sempre che la legge non ne preveda la perseguibilità solo a seguito di querela della persona offesa. La denuncia, infatti, a differenza della querela non è una manifestazione di volontà a che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, ma, è una mera dichiarazione di scienza circa la commissione di un fatto criminoso. Tanto è vero che la denuncia può essere proposta in ogni tempo e, una volta proposta, non può essere ritirata. Ai sensi dell’art. 333/2° co., la denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui venga presentata per iscritto deve essere sottoscritta dal denunciante o dal suo procuratore speciale. La procura deve essere rilasciata a quest’ultimo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni specificamente richieste dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura deve essere allegata alla denuncia. La denuncia può essere ricevuta solo da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma, in caso di sua assenza, l’Agente di P.G. riceve informalmente la notizia di reato e redige apposita annotazione affinché la stessa venga portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ricevere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale la stessa è stata presentata. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto oppure separatamente redatta.