Trattamento economico accessorio

Il compenso per lavoro straordinario

Anno 2004 Qualifica(ed eventuale pos. economica) Anno 2005 ferialeEURO festivo o notturnoEURO notturno festivoEURO
Livelli Parametri
IX Vice Questore Aggiunto
e qualifiche equiparate
150,00 13,48 15,24 17,58
VIII Commissario Capo
e qualifiche equiparate
144,50 12,27 13,87 16,01
VIII Commissario
e qualifiche equiparate
139,00 12,27 13,87 16,01
VII BIS Vice Commissario
e qualifiche equiparate
133,25 11,71 13,24 15,27
VII BIS Ispettore Superiore SUPS
Sostituto Commissario
e qualifiche equiparate
139,00 11,71 13,24 15,27
VII BIS Ispettore Superiore SUPS
(con 8 anni nella qualifica)e qualifiche equiparate
135,50 11,71 13,24 15,27
VII BIS Ispettore Superiore SUPS
e qualifiche equiparate
133,00 11,71 13,24 15,27
VII Ispettore Capo
e qualifiche equiparate
128,00 11,21 12,67 14,62
VI BIS Ispettore
e qualifiche equiparate
124,00 10,74 12,14 14,00
VI Vice Ispettore
e qualifiche equiparate
120,75 10,26 11,60 13,39
VI BIS Sovrintendente Capo
(con 8 anni nella qualifica)e qualifiche equiparate
122,50 10,74 12,14 14,00
VI BIS Sovrintendente Capo
e qualifiche equiparate
120,25 10,74 12,14 14,00
VI Vice Sovrintendente
e qualifiche equiparate
112,25 10,26 11,60 13,39
V Assistente Capo
(con 8 anni nella qualifica)e qualifiche equiparate
113,50 9,65 10,91 12,59
V Assistente
e qualifiche equiparate
111,50 9,65 10,91 12,59
V Assistente Capo
e qualifiche equiparate
108,00 9,65 10,91 12,59
V Agente Scelto
e qualifiche equiparate
104,50 9,65 10,91 12,59
V Agente
e qualifiche equiparate
101,25 9,65 10,91 12,59

Trattamento di missione

Fermi restando i miglioramenti già introdotti dai precedenti contratti e gli importi dovuti per l’indennità di trasferta ed i limiti rimborsabili per le spese di vitto, l’articolo 7 d.P.R. 164/02 ha introdotto numerose ed importanti novità nel trattamento economico di missione, come il trattamento forfetario e la possibilità per tutto il personale di viaggiare nella 1ª classe ferroviaria ovvero di pernottare in alberghi di 1a categoria. Attesa la rilevanza e complessità della materia aggiungeremo alla nostra esposizione sintetica l’estratto di tutte le disposizioni contrattuali intervenute sull’argomento ed un’enunciazione delle relative innovazioni basata sulle direttive ministeriali. Sottolineiamo, innanzi tutto, che le misure attualmente vigenti, da computarsi sulla base di quanto disposto dall’art. 8 d.P.R. 147/1990 e successive integrazioni, dell’indennità giornaliera e dell’indennità oraria di trasferta sono rispettivamente di Euro 20,45 e di Euro 0,86 (l’importo derivante dalla conversione arrotondato per eccesso ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 636/1973). Si applicano inoltre i seguenti criteri:
1. La diaria di trasferta spetta in misura intera, se la durata della missione supera le 4 ore ed è inferiore alle 8 ore; in tal caso, dunque, spettano Euro 0,86 per ogni ora e non spetta il rimborso di alcun pasto; ai fini del computo delle ore di diaria spettanti le frazioni di ora inferiori ai trenta minuti vengono trascurate, quelle superiori ai trenta minuti sono arrotondate all’ora intera (art. 3, co. 2 L. 836/1973).
2. L’indennità oraria spetta in misura ridotta al 40% se la durata della missione è superiore alle 8 ore ed inferiore alle 12 ore; in tal caso spettano Euro 0,344 per ogni ora ed il rimborso di un solo pasto (fino ad Euro 22,26).
3. L’indennità oraria spetta in misura ridotta al 40% se la durata della missione supera le 12 ore; in tal caso spettano Euro 0,344 per ogni ora ed il rimborso di due pasti (fino ad Euro 22,26 per ciascun pasto ed Euro 44,26 complessivi, liberamente frazionabili nei singoli importi – ad esempio sono rimborsabili nello stesso giorno un pasto da Euro 10,00 ed un altro da Euro 34,26 – purché non documentati in un’unica soluzione, il che indurrebbe a considerare il documento contabile – fattura o ricevuta fiscale contenente obbligatoriamente cognome, nome e codice fiscale del fruitore del pasto, come relativa ad un unico pasto e quindi alla decurtazione sino al citato limite previsto per il singolo pasto).
4. Termine per la liquidazione del trattamento: a norma dell’art. 3 L. 417/1978 il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall’espletamento dell’incarico.
5. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
6. Il giorno e l’ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l’ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell’ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione (art. 8 L. 836/1973).
7. Rientro in sede: il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea (art. 4 L. 417/1978).
8. Possibilità di sosta: ai dipendenti in missione in località distanti dall’ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all’indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo (art. 11, L. 41/1978).
9. Uso del mezzo proprio: » in base alla previsione contenuta nell’art. 6 dell’ultimo contratto, recepito con d.P.R. 164/2002 (vedi più avanti), al dipendente, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizza aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, verrà rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa d’uso di prima classe; il dipendente dovrà farne apposita richiesta all’Amministrazione, indicando il mezzo che ha usato, tenendo presente che, ai fini dell’attribuzione della diaria aggiuntiva, il tempo impiegato per il viaggio deve essere commisurato ai tempi di percorrenza ferroviaria; » l’uso del mezzo proprio di trasporto, se preventivamente autorizzato da un dirigente avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dà diritto alla corresponsione di un’indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente (art. 15 co. 2 L. 836/1973 nella misura stabilita dall’art. 8 L. 417/1978); » a tal fine il consenso all’uso del mezzo proprio viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato, dalla quale risulti che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso ed il dirigente che autorizza dovrà, in sede di liquidazione, convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati (art. 15 co. 2 L. 836/1973); » al dipendente è rimborsata inoltre l’eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale (art. 8, co. 4 L. 417/1978).
10. Missioni all’estero Il personale della Polizia di Stato può essere inviato in missione all’estero per esigenze di servizio con varie finalità. Tre le numerose tipologie, si distingue la missione per il potenziamento delle Sezioni visti, presso alcune sedi diplomatico – consolari italiane all’estero, dove è previsto l’impiego di personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti. In virtù di quanto previsto dal decreto interministeriale del 27 luglio 1999 ed in base alle direttive concertate tra il Capo della Polizia ed il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, il personale della Polizia di Stato svolge presso le sezioni visti la verifica dei presupposti di sicurezza e di prevenzione onde scongiurare l’immigrazione clandestina. Il personale impiegato viene preventivamente selezionato tra coloro che, avendo inoltrato specifica domanda, evidenziano, in sede di colloquio, una perfetta conoscenza della normativa in materia di immigrazione e di almeno una lingua straniera. Successivamente sono avviati alla frequenza di un corso di specializzazione della durata di quattro settimane. Infine, valutate le esigenze di servizio, il personale risultato idoneo viene inviato in missione all’estero, per un periodo di sei mesi prorogabili, a domanda, fino ad un anno, con diarie giornaliere variabili a seconda della sede.
11. Ulteriori indennità previste dalla normativa: » l’art. 14. L. 836/1973 prevede inoltre che, oltre a quanto già indicato ed in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, per le missioni di servizio all’interno o all’estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo; » la stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all’interno e all’estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte; » queste indennità supplementari non si applicano sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso; » l’indennità chilometrica è stata abrogata: è utile precisare che la corresponsione dell’ulteriore indennità di lire 2 per ogni chilometro percorso, già prevista dallo stesso art. 14, L. 417/1978 per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall’Amministrazione, è stata abrogata dall’art. 30, comma 20, L. 488/1999.

Previsioni contrattuali sulle missioni

D.P.R. 147/1990

Art. 8 Trattamento di missione.

1. Le misure intere lorde giornaliere dell’indennità di missione sono le seguenti: a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 39.600; b) livello IV: L. 28.800.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l’indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici Istat, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell’amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l’indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della L. 836/1973, e successive modificazioni. L’indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell’amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’amministrazione medesima.

D.P.R. 395/1995

Articolo 6 Trattamento di missione.

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del d.P.R. 147/1990, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti.

2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all’art. 8 del d.P.R. 147/1990, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall’art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell’abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell’indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L. 836/1973, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l’Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

D.P.R. 359/1996

Articolo 6 Trattamento di missione.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all’art. 8, commi 3 e 7, del d.P.R. 147/1990, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 ed all’art. 6 del d.P.R. 395/1995. d.P.R. 254/1999 Articolo 6.

Trattamento di missione.

1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso.

2. Il trattamento economico di missione previsto dalla L. 836/1073 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l’interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.

3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l’Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.

6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all’Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non più oneroso per l’Amministrazione.

9. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

D.P.R. 140/2001

Articolo 6. Trattamento di missione.

1. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora. d.P.R. 164/2002 Articolo 7.

Trattamento di missione.

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate , di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

5. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

7. L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

9. L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85 per cento della somma forfetaria.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.

11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.

12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio. 13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riepilogo delle innovazioni contenute nell’articolo 7, D.P.R. 164/2002

1. Rimborso delle spese per l’utilizzo di mezzi di trasporto diversi dal treno (co. 1) Al dipendente, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizza aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, verrà rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa d’uso di prima classe. Il dipendente dovrà farne apposita richiesta all’Amministrazione, indicando il mezzo usato. Ai fini dell’attribuzione della diaria aggiuntiva, il tempo impiegato per il viaggio deve essere commisurato ai tempi di percorrenza ferroviaria (co. 5). Per il personale autorizzato, i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Rimborso delle spese di viaggio col mezzo ferroviario (co. 2) Per i viaggi effettuati a mezzo treno compete a tutto il personale della Polizia di Stato il rimborso del biglietto di 1° classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo in alternativa al pernottamento fuori sede.

3. Rimborso delle spese per pernottamento in albergo (co. 3) In caso di pernottamento ogni dipendente può alloggiare in albergo di 1a categoria, con esclusione della sola categoria “lusso”. Fermo restando l’utilizzo di alberghi convenzionati, ove il dipendente pernotti presso alberghi non convenzionati, verranno rimborsate le spese in misura pari alla tariffa media locale degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Trattamento di missione per il personale sottoposto ad indagini o imputato per fatti inerenti al servizio (co. 4) Al personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi a organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o d’inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle trasferte e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le sole spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Queste disposizioni si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.

5. Indennità diaria aggiuntiva (co. 5) L’importo della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, già prevista dall’art. 6, comma 3 d.P.R. 254/1999 è oggi determinato in Euro 6 (sei) per ogni ora.

6. Rimborso dei pasti (co. 6) Al personale in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della normativa in vigore, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. L’ente liquidatore si riserva di effettuare eventualmente un esame sulle ragioni addotte.

7. Anticipo delle spese e dell’indennità di missione (co. 7) L’Amministrazione deve anticipare una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presunte spese di vitto, determinate secondo i limiti sopra riportati.

8. Missioni nell’abituale dimora (co. 8) Quando la sede di missione coincide con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’amministrazione (periodo contenuto nell’art. 6, co. 10, d.P.R. 170/07)

9. Trattamento economico di missione.Rimborso forfettario (co. 9) L’Amministrazione, a richiesta del dipendente, può autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di Euro 110,00 (somma rideterminata dall’art. 6, co. 11, d.P.R. 170/07) per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente. Riteniamo utile notare come, a tal proposito, ai sensi di questa disposizione per “Amministrazione” debba a nostro avviso intendersi l’ufficio che dispone la missione o designa il personale che dovrà effettuarla; nel caso di missioni straordinarie (disposte cioè dal Dipartimento della pubblica sicurezza) sarà dunque competente ad emettere la prevista autorizzazione l’Amministrazione centrale; nel caso di missioni ordinarie (la missione è disposta dagli uffici periferici da cui dipende il personale interessato) l’autorizzazione alla corresponsione del rimborso forfetario è di competenza degli uffici che hanno la responsabilità amministrativo – contabile del personale interessato. Operata la scelta, l’opzione per tale trattamento sarà applicata a tutta la durata della missione; di conseguenza non è consentita una liquidazione mista. L’importo forfetario è esente da tassazione avendo natura di rimborso. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e di un importo pari al 90% (percentuale rideterminata dall’art. 6, co. 11, d.P.R. 170/07) della somma forfetaria. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il dipendente fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00 (quest’ultimo periodo è contenuto nell’art. 6, co. 11, d.P.R. 170/07).

10. Nuovo limite per la durata delle missioni continuative nella medesima località (co.10) Per il personale della Polizia di Stato, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 26.7.1978 n. 417, a decorrere dal 1° gennaio 2003 è elevato a 365 giorni.

11. Rimborso delle spese per mezzi di trasporto urbano o dei taxi (co. 11) Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi solo nell’eventualità che vi sia una oggettiva indisponibilità dei mezzi pubblici (sciopero, mancanza di servizi notturni, etc.). Altresì compete tale rimborso in quei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione, in relazione alla particolare tipologia del servizio.

12. Visti di arrivo e di partenza (co. 1, n. 2) Possono essere attestati con dichiarazione dell’interessato sul foglio di viaggio i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o delle Forze di Polizia.

Indennità per servizi esterni

La misura dell’emolumento corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni è determinata nella misura lorda di € 6,00 per ciascun turno. L’art. 9 del d.P.R. 164/02 ha inoltre modificato il presupposto previsto per l’attribuzione dell’indennità riferito alla durata del servizio esterno effettuato. Il predetto articolo, infatti, prevede la renumerabilità anche dei servizi esterni di durata non inferiore a 3 ore continuative, fermo restando gli altri requisiti prescritti dall’art. 9 del d.P.R. 395/95 e dall’art. 11 del d.P.R. 254/99 (attività organizzata in turni, sulla base di formali ordini di servizio, svolta all’esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi) illustrati nelle circolari n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 18 aprile e 31 luglio 1996 e n. 333-A/9807.D.2.2 del 20 dicembre 1999. “Al personale che, ai sensi dell’art.8 comma 6 dell’accordo nazionale quadro vigente effettua un’articolazione del servizio a giorni alterni compete l’indennità per servizi esterni in misura doppia nella giornata in cui presta lavoro.”

Trattamento economico di ordine pubblico

L’art. 10, commi 1 e 2 d.P.R. 164/2002 ha modificato sostanzialmente le modalità di attribuzione del trattamento di ordine pubblico fuori sede: contrariamente a quanto finora avvenuto la corresponsione del trattamento non terrà conto del livello retributivo di chi lo percepisce. Il trattamento verrà corrisposto in ragione di ciascun turno di servizio giornaliero effettuato, purché della durata di almeno quattro ore; qualora il servizio di ordine pubblico effettuato fuori sede abbia una durata inferiore verrà corrisposto, in luogo del trattamento di ordine pubblico fuori sede, il trattamento di missione. Le misure delle diarie dell’ordine pubblico fuori sede di L. 30.000 per il livello IV e L. 40.000 per i livelli da V a IX, vengono aumentate e unificate nell’unica misura di € 26,00; Continuano ad applicarsi i seguenti criteri: – l’indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio; – l’indennità non è cumulabile con l’indennità di marcia e con il trattamento economico di missione; – in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento; – il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito all’Amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa Amministrazione. È stata abolita la frazionabilità in ventiquattresimi della diaria stessa, già contenuta nel comma 2 lettera a) dell’art. 10 d.P.R. 147/90. In maniera analoga il 3° comma dello stesso art. 10 d.P.R. 164/2002 ha unificato, modificando l’art. 7, co. 2 d.P.R 140/2001, l’importo della diaria dell’indennità di ordine pubblico in sede nella misura di € 13,00; anche in questo caso la diaria verrà attribuita in ragione di ciascun turno di servizio effettuato della durata di almeno quattro ore. Importante è anche la previsione contenuta nel 4° comma del ripetuto art. 10: l’indennità di ordine pubblico in sede e quella di ordine pubblico fuori sede saranno corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare le quattro ore necessarie per l’attribuzione dell’indennità. In caso di servizio fuori sede, dunque, verificandosi tale circostanza non si darà luogo alla trasformazione del trattamento economico di ordine pubblico in trattamento economico di missione. Si conferma, invece, la necessità della annotazione del verificarsi di tale evento sulle note da riportare nella sez. B del foglio di viaggio per servizio di ordine pubblico fuori sede (mod. 2B) allegato alla circolare n. 333-G/2.3.81 del 28 novembre 1997.

Indennità presenza notturna e festiva

Il 1° comma dell’articolo 12 d.P.R. 164/2002 determina la misura del compenso orario lordo dell’indennità di servizio notturno, elevandola da € 3,10 ad € 4,10 per ciascuna ora di servizio effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00; con il rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2004-2005 l’indennità di presenza festiva è passata da € 9,82 ad € 12,00.

Indennità presenza festività particolari

Il 2° comma dell’art. 12 del d.P.R. 164/02 ha incrementato il compenso corrisposto al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nelle particolari festività, la cui misura lorda giornaliera è ora pari ad € 40,00.Il medesimo comma ha inoltre aggiunto alle preesistenti giornate anche quella del 2 giugno.

Trattamento economico di trasferimento
p>L’art. 1 L. 86/2001 prevede che al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza compete l’indennità di trasferimento; l’indennità di trasferimento è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenzaed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può scegliere se fruire del predetto trattamento economico oppure per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato, fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi; tale rimborso è soggetto a tassazione. Per il personale che invece fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio l’indennità è ridotta del 20 per cento. L’art. 8 d.P.R. 164/2002 ha poi aggiunto ulteriori benefici a quelli descritti, che descriviamo di seguito affiancandovi l’indicazione del comma dell’articolo citato che li prevede.

(1° comma) Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie vengono rimborsate con una indennità chilometrica di € 0,07 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 kg, fino ad un massimo di 80 quintali e non più 40, come invece fissato dall’ art. 8 – 3° comma – della Legge n. 417 del 26 luglio 1978.

(2° e 3° comma) La previsione normativa conferma il contenuto dei commi 2-3-4 dell’art. 8 del d.P.R. del 16 marzo 1999 n. 254, laddove viene offerta al dipendente trasferito d’autorità che abbia titolo all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto e che non ne possa disporre a causa di un ritardo dell’assegnazione dell’alloggio stesso, la possibilità di chiedere il rimborso del canone dell’alloggio, limitatamente ad € 775,00 mensili per un periodo massimo di tre mesi. Per periodi intermedi da tre a sei mesi, il personale può optare per la riduzione proporzionale dell’importo mensile di € 775,00 commisurata alla durata della locazione.

(4° comma) Viene ora prevista la possibilità, laddove il dipendente trasferito d’autorità opti per il rimborso del 90% del canone di locazione mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di € 516,46 per un periodo non superiore a trentasei mesi (art. 1 comma 3 della Legge 86/2001) di ottenere un’anticipazione nella misura corrispondente a tre mensilità.

(5° comma) La misura dell’indennità aggiuntiva già dovuta in base al comma 5 dell’art. 8 del d.P.R. del 16 marzo 1999 n. 254, al dipendente trasferito d’autorità con famiglia a carico che non fruisca di alloggio fornito dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, viene elevata da € 775,00 ad € 1.500,00. Tale beneficio è attribuibile, nella misura di € 775,00, anche nei confronti del personale celibe trasferito d’autorità o di quello coniugato che non sposti il nucleo familiare. La predetta indennità è assoggettabile ad imponibilità fiscale e previdenziale.

(6° comma) La previsione normativa si riferisce al personale comandato in missione all’estero ai sensi delle Leggi 8 luglio 1961 n. 642, 27 luglio 1962 n. 1114 e 27 dicembre 1973 n. 838 e successive modificazioni. All’atto del raggiungimento della nuova sede di servizio, oltre lo speciale trattamento di missione all’estero, al dipendente, in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 692/87 del 26 maggio 1987, spettano le indennità ed i rimborsi per i trasferimenti di sede previsti dalla Legge 18.12.1973, n. 836 e successive integrazioni e modificazioni, sia per l’andata che per il rientro in Italia. Viene istituita ora la possibilità che il dipendente opti, in luogo del trattamento di cui sopra, per il rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie in un domicilio eletto nel territorio nazionale, anziché nella nuova sede di servizio all’estero. Tale opzione deve essere manifestata in forma scritta entro 90 giorni dalla data del raggiungimento della sede di servizio ed una volta espressamente manifestata non potrà essere revocata. Per i limiti di rimborso delle spese di trasloco, valgono quelli indicati dal 1° comma.

(7° comma) Viene istituita ora la possibilità, a favore del personale destinatario di alloggio di servizio connesso all’incarico, di ottenere il rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie, secondo i limiti indicati dal 1° comma (80 quintali massimo), ogni qualvolta passi da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da un alloggio privato ad un alloggio di servizio o viceversa, nell’ambito dello stesso Comune.

Indennità di impiego operativo e altre

L’articolo 13 del d.P.R. 164/2002 ha introdotto importanti innovazioni in materia di corresponsione delle indennità di aeronavigazione, volo, imbarco e relative indennità supplementari nei confronti di quel personale che presti servizio nelle specifiche attività.

1. Il 1° comma prevede che, ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative;

2. il 2° comma stabilisce che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso alla specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un emolumento fisso aggiuntivo mensile di polizia che compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità con perdita dell’eventuale emolumento fisso aggiuntivo già in godimento;

3. l’emolumento non deve essere preso in considerazione in occasione della determinazione del beneficio previsto per il personale che, uscendo dalla specialità viene restituito ai servizi ordinari (c.d. trascinamento) e non può, inoltre, essere individuato come importo da riconoscere per intero o al 50% in rapporto con l’indennità mensile pensionabile. L’emolumento fisso aggiuntivo è da considerarsi pensionabile e computabile nella tredicesima mensilità; inoltre dovrà essere assoggettato per intero alle ritenute fiscali e contributive;

4. il 6° comma riguarda il personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs): a questo personale spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità di aeronavigazione e conseguentemente l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2°;

5. il 3° comma prevede, in materia di indennità di comando navale, che al personale rivestente funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta la corresponsione dell’indennità di comando navale di cui all’art. 10 della legge 78/1983; l’individuazione dei titolari di comando dovrà avvenire con determinazione delle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

6. il 4° comma ha, inoltre, previsto che l’indennità di comando navale compete anche ai direttori di macchina ed ai capi motoristi;

7. il 7° comma prevede per il personale imbarcato su unità di altura l’indennità d’imbarco di cui all’art. 4, comma 1, della legge 78/1983, percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT);

8. il 5° comma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità d’imbarco sia pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative. Dal corrispondente contratto per le Forze Armate derivano le ulteriori seguenti novità:

a) i periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1,2,3,4 e 5 della L. 78/1983 (indennità per pronto intervento aereo, per piloti collaudato risperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità) danno luogo all’indennità di trascinamento (quando cessa l’impiego che dà diritto alle citate indennità) per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di venti anni, pari ad una percentuale di un ventesimo dell’indennità percepita;

b) al personale della Polizia di Stato che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 4, 5 e 6 commi 1, 2 e 3 che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l’indennità di trascinamento maturata. Il servizio prestato nella nuova condizione è utile per la maturazione degli anni ai fini della predetta indennità di trascinamento e di ogni altro beneficio di legge; le frazioni di servizio inferiori all’anno sono cumulabili ai fini di cui sopra;

c) il personale destinatario delle indennità di impiego operativo principali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi ad avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

Indennità di compensazione per riposo lavorato

Il 3° comma dell’articolo 16 ha stabilito che al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato a riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero, è corrisposta un’indennità lorda di € 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Fondo efficienza dei servizi istituzionali

L’articolo 14, D.P.R. 254/1999 ha istituito il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; ciascuna delle amministrazioni appartenenti al Comparto sicurezza stipulerà con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori di quella stessa amministrazione e dopo ogni contratto di Comparto, accordi relativi all’utilizzazione del Fondo, il cui obiettivo è individuare e remunerare le fattispecie di impiego meritevoli di indennizzo in aggiunta a quanto già previsto contrattualmente per l’intero Comparto o da altre disposizioni normative, in sintonia altresì con quanto previsto dall’Accordo Nazionale Quadro che, sempre a seguito di ogni contratto, ciascuna Amministrazione sottoscrive con le rispettive rappresentanze sindacali a norma dell’art. 3, commi 3 e 7 d.lgs. 195/1995. Prima l’articolo 14 del D.P.R. 164/2002, poi l’art. 3 del D.P.R. 348/2003 ed infine l’art. 7 del D.P.R. 301/2004 hanno ulteriormente incrementato le risorse destinate al fondo ma, al momento di andare in stampa, l’ultimo accordo stipulato per l’utilizzo del fondo è quello relativo all’anno 2005, mentre l’ultimo A.N.Q. è quello stipulato il 15 maggio 2000; di seguito sono dunque riportate le fattispecie individuate e gli importi relativi a detta annualità; al momento di andare in stampa non si prevede che per l’anno 2006 vi saranno cambiamenti per le fattispecie, mentre gli importi varieranno in base alle ulteriori risorse disponibili; va fatto sin d’ora presente che i compensi relativi a tutte le fattispecie, ove non diversamente specificato, sono tra loro cumulabili e che ne è beneficiario anche il personale con qualifica di vice questore aggiunto che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 43 commi 22/23 della legge 1/4/1981, n. 121, gode del trattamento economico da primo dirigente o da dirigente superiore.

1. (Reperibilità)

» Aventi diritto: oltre quanto previsto dall’art. 64 della legge 21 aprile 1981, n. 121 ed in conformità al disposto di cui agli artt. 24 comma 2° lettera e) e 25 del D.P.R. 254/1999, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità anche sulla base di turni di servizio trimestrali previe intese con le segreterie delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative » Compenso e criteri applicativi: per ciascun turno di reperibilità è dovuto un compenso di € 17,50; la programmazione dei turni di reperibilità dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari esigenze di servizio, in modo non consecutivo;

b) la durata del servizio di reperibilità deve corrispondere all’intera giornata (00.00-24.00) con detrazione del turno di lavoro ordinario;

c) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun ufficio, reparto o istituto;

d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio seguendo un criterio di rotazione fra tutto il personale;

e) ove non ostino motivate ed improrogabili esigenze di servizio, il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale;

f) all’istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l’intera giornata;

g) al personale reperibile deve essere corrisposto il compenso di (€ 17,50) indipendentemente dal fatto che sia o meno chiamato ad intervenire in servizio;

h) identico trattamento spetta al personale non reperibile, che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio; ad esso deve dunque essere corrisposto il compenso previsto per la reperibilità (€ 17,50);

i) in caso di intervento resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario; l) in caso di chiamata di personale non reperibile resta fermo il diritto all’eventuale recupero del giorno di riposo non fruito.

2.(Cambio turno)

» Aventi diritto: per l’individuazione degli aventi diritto al compenso previsto per il cambio turno si procede secondo quanto previsto dagli art. 6 co. 4, 7 co. 6, 8 co. 4 dell’A.N.Q. del 15 maggio 2000.

» Ogni variazione di turno successiva alla definizione della pianificazione dà luogo al compenso previsto per il cambio turno, pari ad € 8,70 per ogni cambio turno nel rispetto del limite di cui all’art. 7 co. 6 lett. b) del citato A.N.Q.

» La modifica dell’orario di servizio disposta in sede di pianificazione settimanale non dà luogo al compenso relativo al cambio turno.

» Al personale impiegato nei servizi continuativi è attribuito il compenso per il cambio turno solo alla prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d’orario.

» Al personale in servizio presso i reparti mobili ed effettivamente impiegato negli stessi compete un compenso lordo annuo pari a € 610,00.

» Al personale dei reparti mobili aggregato presso gli uffici territoriali nonché a quello trasferito il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto; per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.

3.(Produttività collettiva)

1) È il compenso attribuito al dipendente che assicura l’effettiva presenza. 2) L’importo giornaliero è di € 2,25 per turno. 3) Il compenso è attribuito al dipendente calcolando i giorni di effettiva presenza assicurati nel corso dell’anno solare; ai fini del computo si computano inoltre come giorni di effettiva presenza: a) i riposi compensativi; b) le assenze per infermità occorse in servizio per fatti verificatisi nell’arco dell’anno solare; c) le assenze per effetto dell’applicazione della legge 104/92; d) le assenze per astensione obbligatoria ed interdizione anticipata dal lavoro in applicazione rispettivamente degli artt. 4 e 5 della legge 1204/71; e) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa e dei distacchi. Ogni ulteriore fattispecie qui non prevista si configura come giorno di assenza. 4) Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale di ruolo della Polizia di Stato, vincitore di un concorso interno e collocato in aspettativa per la durata del corso, il periodo di frequenza è equiparato a presenza. 5) Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo delle giornate ad ogni cinque giorni di effettiva presenza verrà sommato un giorno.

4. (Alta montagna)

» Aventi diritto: il personale che svolge servizio in alta montagna ha diritto ad un compenso di € 6,40 per ciascun servizio reso in alta montagna, non cumulabile con il premio di produttività collettiva.

» Al dipendente che per numero di servizi svolti e per computo di giornate di effettiva presenza maturi il diritto al compenso per i servizi resi in alta montagna e per la produttività collettiva, deve essere corrisposto il trattamento economico più favorevole.

» Al personale occasionalmente impiegato in servizi di alta montagna viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero di turni effettuati. Qualora il dipendente che ha svolto servizi occasionali in alta montagna, maturi anche il diritto all’attribuzione del premio previsto per la produttività, al medesimo deve essere corrisposta la differenza tra quanto spettante per i servizi occasionali effettuati e la misura prevista per il compenso della produttività collettiva.

» Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell’intero turno di servizio.

Indennità di rischio e indennità di rischio varie

L’indennità di rischio

» L’art. 4 L. 734/1973, con l’intento, tra l’altro, di compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento, successivamente approvato con d.P.R. 146/1975, il cui art. 1 ha istituito l’indennità di rischio giornaliera che compete per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale; nella tabella A, allegata al provvedimento, sono dettagliatamente elencati i rischi che sono altresì distinti in 5 gruppi di appartenenza, a ciascuno dei quali è assegnata una diversa misura, come di seguito riportato in lire:

Gruppo di appartenenza
Importo (lire)
I 700
II 690
III 500
IV 400
V 300

I rischi elencati riguardano, per quanto di eventuale interesse per gli appartenenti alla Polizia di Stato, l’esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, la manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità o a prodotti radiotossici, l’esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi, alla nitroglicerina e non, l’esposizione diretta a propellenti liquidi e solidi, l’esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm la cui intensità possa superare 10 mw/cm3, l’esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni, il lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, a prodotti tossici ed a sostanze nocive.

Lo stesso art. 1. d.P.R. 146/1975, al comma 3, opportunamente precisa che resta fermo l’obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l’igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell’uomo negli ambienti di lavoro. È bene precisare che l’indennità di rischio compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso ed esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi della tabella A allegata al d.P.R. 146/1975.

Dunque l’indennità non spetta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l’indennità si riferisce.

L’indennità di rischio non è cumulabile con l’indennità prevista per gli operatori subacquei (art. 3 dello stesso d.P.R.), con l’indennità di maneggio di valori di cassa (art. 4), con l’indennità meccanografica (art. 5) con l’indennità di pilotaggio e di volo, nonché con l’indennità di rischio da radiazioni di cui all’art. 7 d.P.R. 147/1990, di cui si dirà tra poco.

Per il personale al quale compete l’indennità di rischio di cui al citato articolo 1 e l’indennità di rischio per operatori subacquei di cui al successivo articolo 3 (di cui si parlerà tra poco) è istituito il libretto individuale di rischio. Nel libretto devono essere annotate, a cura dell’Amministrazione, le complete generalità dell’interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, l’indicazione specifica dell’attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 146/1975, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi ed, a cura del sanitario, le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l’attività comportante il rischio.Il libretto viene custodito presso l’ufficio nel quale il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza. Viene trasmesso per via d’ufficio in caso di trasferimento ad altro ufficio e viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall’attività comportante rischio. Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese. L’art. 19 d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 ha poi disposto tra l’altro che, con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure giornaliere dell’indennità di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell’indennità per maneggio valori di cassa, dell’indennità meccanografica fossero raddoppiate.

L’indennità di rischio da radiazioni

Come sopra accennato l’art. 7 d.P.R. 147/1990 ha istituito l’indennità di rischio da radiazioni, di cui si dirà più avanti e che non è in ogni caso cumulabile con l’indennità di rischio di cui all’art. 1 d.P.R. 146/1975; essa compete al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. L’indennità spetta al personale tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativo rischio. Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta un’indennità di rischio lorda di lire cinquantamila. L’individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all’amministrazione, nominata dal capo del personale dell’amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

L’indennità di rischio per operatori subacquei

L’art. 3 d.P.R. 146/1975 prevede che agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui alla tabella C annessa al d.P.R. stesso. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato, di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall’amministrazione di appartenenza all’impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all’interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L’indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre indennità previste dal d.P.R. 146/1975. Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all’attività di immersione, l’indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente. Per il personale destinatario di questa indennità è prevista l’istituzione del libretto di rischio previsto per il personale che ha diritto all’indennità di rischio di cui al punto precedente, prevista dall’art. 1 d.P.R. 146/1975. Si riporta, di seguito, la citata tabella C, allegata al ripetuto d.P.R. 146/1975:

INDENNITÀ DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI

[1] Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare: il giorno, l’ora, la durata, la profondità, lo scopo dell’immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell’operatore subacqueo, della guida, dell’assistente sanitario, dell’operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l’immersione. Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell’indennità da corrispondere agli aventi diritto. [2] La corresponsione dell’indennità deve essere effettuata mensilmente. [3] La profondità dell’immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell’immersione. [4] Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione: a) nelle immersioni non in saturazione: la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti; i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d’ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata; b) Nelle immersioni in saturazione: i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora risultanti nell’ultima fascia di profondità interessata vanno arrotondate all’ora. [5] L’indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee. [6] Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all’importo delle indennità cui alle colonne 2, 3 e 4: a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento; b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento; c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento.

L’indennità maneggio valori di cassa

L’art. 4 d.P.R. 146/1975 prevede che al personale che per legge o in base ad un provvedimento formale è addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

Indennità meccanografica

L’articolo 5 d.P.R. 146/1975 prevede altresì che al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di L. 300. L’indennità non compete al personale impiegato nell’utilizzo di personal computer che non siano collegati ad una unità centrale (host) o che si limitino a consultarne gli archivi/schedari, senza contribuirvi inserendovi dati; il suo importo è stato raddoppiato dall’art. 19 d.P.R. 310/1981.

Rimborso rette asili nido

Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale (art. 38 d.P.R. 164/2002). In base alle disponibilità contrattuali annualmente assegnate nell’anno 2004 è stata rimborsata agli aventi diritto un importo pari a poco più del 20% delle rette versate e documentate.

Assegno per nucleo familiare

L’assegno per nucleo familiare, istituito dall’art. 2 co. 2 d.l. 69/1988, compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al citato d.l.; secondo tale norma i livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; i medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti aventi diritto si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L’accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l’assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. Qualora del nucleo familiare facciano parte due o più figli, l’importo mensile dell’assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Mensa

Ha diritto a fruire gratuitamente del servizio fornito dalle mense obbligatorie di servizio, costituite, ai sensi dell’art. 1, L. 203/1989 dal Ministro dell’interno, il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;

b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;

d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.

Per sopperire all’impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio l’Amministrazione deve provvedere, con onere a suo totale carico ed in ordine di preferenza:

– alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;

– all’appalto del servizio;

– alla stipula di convenzioni con esercizi privati.

Buono Pasto

L’art. 35 del d.P.R. 254/1999 ha introdotto per il personale della Polizia di Stato la possibilità di fruire, in alternativa al servizio di mensa e purché si realizzino le condizioni di seguito specificate, di buoni pasto giornalieri dell’importo di euro 7,00. Destinatario della norma è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi legati all’osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell’ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio e che risultino averne diritto, sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione adottati per l’attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria nei luoghi in cui la mensa non esista. Pertanto potranno essere erogati buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le ore 14 o le 19 come prolungamento dell’orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che quest’ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24. Hanno titolo, inoltre, a fruire del buono pasto i dipendenti che nell’intervallo di tempo breve a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio siano tenuti a prestare servizio per uno dei seguenti motivi: a) completamento dell’orario d’obbligo settimanale; b) straordinario programmato; c) straordinario ai sensi dell’art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Anche in queste ultime circostanze, l’ulteriore presupposto per l’attribuzione del buoni è la verificata impossibilità di recarsi presso la propria abitazione, a causa del ristretto margine di tempo disponibile. I buoni pasto relativi alle indicate previsioni di servizio devono essere nominativi, mentre possono essere non nominativi, da consegnare ai dipendenti impegnati nelle operazioni dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta, nella particolare situazione di impiego, ritenuta fattispecie eccezionale a se stante, riferita al personale vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico. Si tratta ovviamente di occasioni specifiche, oltre che di carattere eventuale e circoscritte a quei casi in cui il dipendente, per gli orari di servizio e le località di impiego, è impossibilitato ad avvalersi sia delle strutture di mensa sia degli esercizi di ristorazione convenzionati, trovandosi in circostanze che non gli consentono di allontanarsi dal posto di servizio.

Indennità bilinguismo

L’art. 10 d.P.R. 140/2001 stabilisce che l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’art. 1 L. 1165/1961, come modificato dal decreto legislativo 354/1997, al personale in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall’art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

Patentino A – L. 408.000

Patentino B – L. 340.000

Patentino C – L. 272.000

Patentino D – L. 245.000

Inoltre l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988 al personale in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, n. 287, incrementata dall’art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Prima fascia – L. 408.000

Seconda fascia – L. 340.000

Terza fascia – L. 272.000

Quarta fascia – L. 245.000

Rimborso spese legali

La prima ipotesi, in ordine di tempo, che prevede la tutela legale a carico dell’Amministrazione a favore degli operatori di polizia è contenuta nell’art. 32 L. 152/1975 che testualmente prevede: «Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta, a richiesta dell’interessato, dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo.» In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministro dell’interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che legalmente richiesta dall’appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza». L’ambito di applicazione di tale norma è stato poi esteso a più riprese: L’art. 31 L. 668/1986 prevede l’applicazione delle richiamate disposizioni «al personale delle Forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nell’espletamento del servizio». L’art. 33 d.P.R. 395/1995 prevede che «nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari, in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152», estendendo così il campo di applicazione della tutela legale a carico dell’Amministrazione anche a procedimenti NON relativi all’uso delle armi e, quindi, a tutti i procedimenti penali. L’art. 18 d.l. 67/1997 n. 67, convertito dalla L. 135/1997 n. 135 ha esteso l’ambito di applicazione della tutela legale a carico dell’Amministrazione oltre che alle specifiche attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria anche «a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato». L’art. 37 d.P.R. 254/1999 estende la tutela legale prevista dal d.P.R. 395/1995 anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. » L’art. 40 d.P.R. 164/2002 ha infine disposto che «agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo». Alla luce di quanto sopra esposto si può dunque affermare che il rimborso delle spese legali sostenute in ogni tipo di procedimento conseguente a fatti o atti connessi al servizio o con l’assolvimento dei compiti istituzionali, qualora siano ritenute congrue da parte dell’Avvocatura dello Stato, è un atto dovuto in tutti i casi in cui, alla definizione del procedimento, viene esclusa la responsabilità del dipendente. Nel caso in cui si tratti di procedimenti penali il rimborso è dovuto anche in caso di condanna e viene escluso solo nel caso in cui venga accertata la responsabilità a titolo di dolo. L’anticipo per tutti i tipi di procedimento è viceversa una concessione che viene poi revocata, con l’obbligo di restituzione delle somme percepite a tale titolo, nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

Buonuscita, riscatto, pensione e ricongiungimento

La buonuscita

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all’indennità di buonuscita, purché abbiano compiuto almeno un anno di effettivo servizio, in misura pari a tanti dodicesimi della base contributiva, costituita dall’80 per cento dello stipendio annuo considerato al lordo, calcolata in base all’ultimo stipendio percepito, (è esclusa l’indennità pensionabile) per quanti sono gli anni di servizio computabili. Dall’1/12/1994 rientra nel calcolo della buonuscita anche l’indennità integrativa speciale, nella misura del 60% della citata indennità percepita all’atto del collocamento a riposo. Si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale osservando le norme concernenti il trattamento di quiescenza; i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. L’indennità di buonuscita è liquidata d’ufficio all’interessato o ai suoi superstiti; a tal fine l’Amministrazione trasmette all’Inpdap la documentazione necessaria; in caso di cessazione dal servizio per limite di età detta documentazione deve essere predisposta tre mesi prima ed essere inviata almeno un mese prima del raggiungimento del predetto limite d’età all’Inpdap, il quale è tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile l’effettiva corresponsione dell’indennità di buonuscita immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima; in tal caso, inoltre, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio perché venga corrisposta l’indennità di buonuscita. Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l’Amministrazione è tenuta a trasmettere all’Inpdap la documentazione nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l’Inpdap medesimo possa eseguire l’effettiva corresponsione dell’indennità di buonuscita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; quest’ultimo termine vale anche per la corresponsione dell’indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all’indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione. L’indennità di buonuscita non è soggetta a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso l’Inpdap ovvero per il risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all’Amministrazione.

Il riscatto

Il diritto di riscatto, ai fini della indennità di buonuscita, può essere esercitato, a domanda, in tutto o in parte ed è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ex Enpas, oggi Inpdap), in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella. Per il computo dell’anzianità la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Sono ammessi a riscatto:

1) i servizi statali civili e militari pregressi;

2) gli studi universitari;

3) i servizi non statali e periodi di cui è prevista la commutabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dello Stato;

4) le maggiorazioni dei servizi speciali (impiego operativo, volo, aeronavigazione);

5) le campagne di guerra. A partire dal 1° gennaio 1998 i periodi di riscatto non possono comunque eccedere i 5 anni; qualora siano stati riscattati periodi eccedenti i cinque anni prima della citata data sono riconosciuti validi ai fini pensionistici, ma non sono ulteriormente incrementabili.

La pensione ordinaria

Dal momento in cui l’appartenente cessa dal servizio ha diritto, quando ne abbia maturato i requisiti minimi di anzianità di cui si dirà più avanti, al trattamento economico vitalizio e riversibile denominato pensione, che viene ulteriormente definito di vecchiaia o di anzianità a seconda dei diversi presupposti che hanno determinato il collocamento in quiescenza. La pensione di vecchiaia spetta dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del limite di età agli appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano raggiunto il limite massimo di età che, attualmente, per il personale contrattualizzato (fino a vice questore aggiunto) è fissato in 60 anni; le lavoratrici della Polizia di Stato, cui in funzione del profilo professionale è attribuito un limite di età superiore ai 60 anni, a partire dal 1° gennaio 1996 possono accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento dei 60 anni.

La pensione di anzianità

Dal 1° luglio 2002, in applicazione del d.lgs. 165/97, un appartenente alla Polizia di Stato che abbia raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva e l’età anagrafica di 53 anni può accedere alla pensione di anzianità senza penalizzazioni. Qualora l’appartenente non avesse raggiunto l’età anagrafica di cui sopra potrà comunque essere collocato in quiescenza qualora sia in possesso dell’anzianità contributiva prevista per ciascun anno, come di seguito indicato:

DIRITTO LEGATO ALLA SOLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA(art. 59 comma 6 L. 449/97)Anno pensionamento Anzianità contributiva
2003 37
2004/2005 38
2006/2007 39
dal 2008 in poi 40

A seconda poi del periodo dell’anno in cui il dipendente matura i descritti requisiti egli potrà usufruire delle cosiddette “finestre” per l’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, di seguito indicate:

FINESTRE PER L’ACCESSO AI PENSIONAMENTI ANTICIPATI DI ANZIANITÀ DI CUI ALL’ART. 59, co. 8 L. 449/1997
Se si maturano i requisiti il dipendente può cessare dal servizio
entro il 1° trimestre di ciascun anno – dal 1° luglio dello stesso anno se di età superiore ai 57 anni– dal 1° gennaio dell’anno successivo se di età inferiore ai 57 anni
entro il 2° trimestre di ciascun anno – dal 1° ottobre dello stesso anno se di età superiore ai 57 anni– dal 1° gennaio dell’anno successivo se di età inferiore ai 57 anni
entro il 3° trimestre di ciascun anno – dal 1° gennaio dell’anno successivo
entro il 4° trimestre di ciascun anno – dal 1° aprile dell’anno successivo

L’accesso al pensionamento anticipato di anzianità si ottiene mediante domanda che, ai sensi dell’art. 59, co. 21 L. 449/1997 non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento.

Pensione di infermità

L’appartenente alla Polizia di Stato che venga dispensato dal servizio per infermità e che sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 12 anni effettivi e di 15 anni utili ha diritto al trattamento di quiescenza a partire dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio.

Pensione di reversibilità

I superstiti dell’appartenente alla Polizia di Stato che sia deceduto in attività ed abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione hanno diritto d’ufficio alla pensione di reversibilità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell’appartenente medesimo secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.

La ricongiunzione dei servizi

I dipendenti pubblici e, tra essi, gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di ottenere, a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l’iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi in modo da poter fruire di un unico trattamento pensionistico, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione. La domanda di ricongiunzione deve riguardare periodi assicurativi sottoposti a regimi contributivi obbligatori diversi e deve comprendere la totalità dei servizi precedentemente resi, che possono essere ricongiunti a condizione che non abbiano già dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico. La ricongiunzione può essere richiesta, alle stesse condizioni, anche dai superstiti dei dipendenti aventi diritto a pensione di reversibilità. Possono essere ad esempio ricongiunti: – il servizio prestato nella Polizia di Stato che non abbia dato luogo né al trattamento ordinario né a quello privilegiato; – il servizio degli agenti ausiliari trattenuti di leva ai sensi dell’art. 7 comma 9 L. 121/81. Fino al 30.6.94, solo su richiesta di parte e con onere a proprio carico (art. 52 Legge 153/69); – i periodi di studio universitario riscattati.