Dopo il Parlamento e la Cassazione lo ribadisce la Corte Costituzionale
Va chiarito innanzitutto che, per giurisprudenza costante, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali dove le scelte del legislatore relative all’ampiezza applicativa della causa di non punibilità sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta.
Non a tutti è ben chiaro che il fatto particolarmente lieve cui si riferisce l’art. 131-bis cod. pen. è comunque un fatto offensivo, costituente reato, che il legislatore sceglie di non punire solo per riaffermare la natura di extrema ratio della sanzione penale e deflazionare il carico dei tribunali.
La scelta legislativa di escludere dall’applicazione dell’esimente di tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per la Corte costituzionale non è irragionevole, poiché corrisponde invece all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, meritevole di speciale protezione.
Non si tratta del manifestarsi di quelle «concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini» rilevabile nel minimo edittale di sei mesi di reclusione del “vecchio” oltraggio a un pubblico ufficiale, limite di cui nel 1994 era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale.
Già all’epoca l’elemento costitutivo della violenza o minaccia, finalizzata ad alterare il regolare funzionamento dell’attività della pubblica amministrazione, aveva impedito di estendere tale giudizio sia al reato di violenza o minaccia che a quello di resistenza a un pubblico ufficiale.
Successivamente, per il “nuovo” reato di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), la Corte ha messo in luce che con l’espressione «mentre compie un atto d’ufficio» si configura un «delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione», cioè dell’attività del pubblico ufficiale.
Il Giudice delle leggi, dopo aver confermato l’anno scorso l’assoluta ragionevolezza dell’esclusione dall’applicazione dell’esimente di tenuità per il reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale, oggi la riconferma per la resistenza per la peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma.
Anche la Cassazione, peraltro, aveva già osservato che il normale funzionamento della pubblica amministrazione tutelato dal delitto di resistenza a un pubblico ufficiale include anche «la sicurezza e la libertà di determinazione»delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni.
In presenza di fatti-reato intrinsecamente offensivi di beni giuridici di tale complessità, infine, l’opzione legislativa di escludere la valutazione giudiziale di particolare tenuità dell’offesa non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e finalismo rieducativo della pena.
Una notizia senz’altro positiva per quanti, come noi, ritengono che resistere all’ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – così come farlo oggetto oltraggio o violenza – non può mai essere considerato un reato di lieve entità.
Roma, 6 marzo 2021