Assenze per infermità

Il congedo straordinario per infermità;

– Generalità.

La concessione del congedo straordinario per infermità avviene in base al dispositivo degli artt. 37, d.P.R. 3/1957 e 60, d.P.R. 782/1985, previa presentazione di idonea certificazione medica. Il congedo straordinario per gravi motivi, fatte salve specifiche diverse previsioni, indipendentemente dal titolo che ne consente la fruizione, può essere frazionato senza limiti, ma non può eccedere i 45 giorni annui. Il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.

– Trattamento economico ed effetti giuridici

In tutti i casi il congedo straordinario è retribuito per intero ed è utile ai fini pensionistici e previdenziali; al personale inviato in missione collettiva all’estero compete inoltre, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate.

L’aspettativa per infermità;

– Generalità.

L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività. In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.

Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione

L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all’impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi; scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002). Alle visite per l’accertamento dell’infermità assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa; l’Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

– Trattamento economico ed effetti giuridici

Durante l’aspettativa il dipendente ha diritto all’intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia; qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio il dipendente ha diritto, per tutto il periodo, a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario e sono altresì a carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita. vIn ogni caso il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L’aspettativa per infermità;

– Generalità.

In caso di infermità il dipendente, sia per l’ottenimento del congedo straordinario che per l’ottenimento dell’aspettativa, deve produrre idonea certificazione medica rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale o della Polizia di Stato. L’Amministrazione può in ogni caso disporre visite per l’accertamento dell’infermità, cui può assistere, a spese del dipendente, un medico di fiducia di quest’ultimo; l’Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Obbligo di reperibilità

Durante l’assenza dal servizio per infermità il dipendente ha l’obbligo di mantenere la reperibilità presso il domicilio indicato nella dichiarazione di inizio di malattia; la reperibilità presso il domicilio deve essere assicurata, in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, nelle “fasce orarie” tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i festivi. L’obbligo del rispetto delle fasce orarie non sussiste dopo che l’Amministrazione abbia accertato la sussistenza dell’infermità, ferma restando la sua facoltà di procedere comunque ad ulteriori accertamenti e controlli, che andranno però effettuati previo opportuno tempestivo preavviso.

Sanzioni

Qualora il dipendente risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, può decadere dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, oltre che essere sottoposto a procedimento disciplinare. In base a consolidata giurisprudenza a tali fini per giustificato motivo devono intendersi tutte le cause di forza maggiore o le motivazioni che comprovino una necessità prevalente rispetto all’obbligo di mantenere la reperibilità, come il doversi sottoporre ad altre visite mediche, ad accertamenti diagnostici o terapie urgenti.

Le cure termali”

Le cure vengono di norma effettuate fruendo del congedo ordinario, essendo state abrogate dall’art. 22, co. 25, L. 724/1994 tutte le norme che prevedevano la possibilità di effettuar tali cure in regime di congedo straordinario o di aspettativa per infermità; tuttavia al personale affetto da invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una delle categorie che danno diritto all’equo indennizzo o che abbia dato luogo alla liquidazione dell’indennità “una tantum” compete il c.s. per effettuare le cure termali, purché queste siano finalizzate alla cura della richiamata invalidità e non di altre infermità; a differenza rispetto a quanto avveniva in passato, nel caso in cui il procedimento finalizzato al riconoscimento dei benefici dipendenti da causa di servizio sia ancora pendente, il dipendente non può più essere autorizzato a fruire del c.s. per effettuare le cure termali, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001 (circ. n. 333-A/9807.H.6.1/2003).