Come per primi avevamo rivendicato (clicca qui per leggere) con forza è stata finalmente diramata la Circolare n. 333/7052 del 27 maggio 2020 (clicca qui per scaricarla) che, sia pure in ritardo, riconosce in pieno ai poliziotti il sancito dalla conversione in legge del decreto cd. CuraItalia
Oggetto: istituto delle “ferie solidali speciali” (art. 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) – Disposizioni applicative.
ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
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L’articolo 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, introduce, in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo, in connessione esplicita con le esigenze imposte dall’emergenza sanitaria in atto, ulteriori contenuti normativi in relazione all’istituto delle “ferie solidali”, già noto all’ordinamento del lavoro e anche alle Amministrazioni pubbliche in generale; il contesto in cui la disposizione sorge e i suoi profili specifici evidenziano che si tratta di una versione significativamente “speciale” di tale istituto.
Per le Amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa — da includere, ai presenti fini, tra quelle “di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” — la contrattazione collettiva vigente non contempla l’istituto, per cui, nel quadro dei drivers fissati dalla legge e alla luce del noto principio di specificità di cui all’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, si forniscono le seguenti disposizioni applicative.
* L’articolo 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: “Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1 [ossia, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione], e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cuí all’articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva”. |
1) OGGETTO DELLA CESSIONE
La nuova disposizione consente che tra dipendenti abbia luogo, a titolo gratuito, oltre che senza possibilità, per il cedente, di apporvi alcuna condizione, la “cessione, in tutto o in parte, dei riposi e delle ferie maturati fino al 31 dicembre 2019”.
Sono, pertanto, da prendere in considerazione, quale oggetto della possibile cessione, le figure giuridiche sia del congedo ordinario che dei riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti.
Tenuto conto che, per espressa previsione di legge, “i riposi e le ferie” di cui sopra sono cedibili limitatamente ai giorni maturati entro l’anno 2019, occorre precisare che:
- sono cedibili i giorni ancora disponibili nella sfera giuridica del cedente e, dunque, dal medesimo ancora teoricamente fruibili, a prescindere dalle rispettive scadenze originarie;
- la cessione può avvenire senza limiti quantitativi, atteso che la disposizione contiene un esplicito riferimento alla cedibilità “in tutto o in parte” dei giorni maturati, con specifica previsione di incedibilità limitata soltanto all’intero congedo maturato dopo il 31 dicembre 2019 (per cui il congedo 2020 resta intangibile).
2) PLATEA DEI CESSIONARI
Alla luce del tenore letterale della norma, la cessione può operare nei confronti di qualsiasi “altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza”, quindi, nel caso, di tutto il Personale della Polizia di Stato, senza alcuna distinzione tra i diversi ruoli, carriere e qualifiche, nonché senza alcuna limitazione in termini territoriali o di appartenenza ad uffici.
In tale ambito, occorre, altresì, precisare che qualsiasi dipendente può ricevere, senza limiti quantitativi, giorni di congedo e riposo, non rilevando il fatto che abbia ancora disponibili o meno, a sua volta, giorni “pregressi”.
3) MODALITÀ E TEMPI PER LA CESSIONE
La norma in esame impone soltanto obblighi di comunicazione ai dirigenti del cedente e del cessionario, da individuarsi nei soggetti ordinariamente competenti alla concessione delle assenze legittime di riferimento, e lascia ogni altro aspetto della cessione all’esclusivo rapporto bilaterale tra i dipendenti interessati; pertanto, il solo fattore dirimente è la volontà del cedente e del cessionario, alla cui accettazione (che perfeziona la cessione) consegue l’irrevocabilità esplicitata dalla norma.
Le predette esigenze di comunicazione ai dirigenti e di formalizzazione dell’accettazione possono essere soddisfatte secondo i seguenti passaggi formali, ciascuno dei quali, per comprensibili esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di funzionalità degli uffici, dovrà svolgersi senza ritardo: in particolare, il dirigente del dipendente cessionario, ricevuta dal dirigente del cedente la dichiarazione scritta di cessione, sulla base del modulo allegato, attraverso l’impiego dei consueti canali, anche telematici, purché fidefacenti (ad esempio, mediante il sistema della PEC, oppure con l’invio del modulo firmato tramite la propria mail istituzionale), la porrà formalmente a conoscenza del cessionario per l’eventuale accettazione, sempre esprimibile attraverso il modulo stesso.
Inoltre, ai fini del rispetto del citato termine della fine dello stato di emergenza (ad oggi, 31 luglio 2020), “o, comunque non oltre il 30 settembre 2020”, si precisa che tale termine attiene soltanto alla data in cui la dichiarazione di cessione pervenga al dirigente del cedente, che, in ogni caso, prima della trasmissione al dirigente del cessionario, dovrà verificare (ed eventualmente rettificare d’ufficio, dandone comunicazione al soggetto cedente, come previsto nella modulistica allegata) l’esatta consistenza dell’oggetto della cessione, completo dell’indicazione dell’annualità di riferimento.
Al riguardo, si precisa che l’accettazione (totale o parziale) ovvero la mancata accettazione da parte del cessionario dovrà risultare sempre dall’apposito modulo ed essere portata a conoscenza del dirigente del cedente per i successivi adempimenti di competenza (comunicazione al cedente ed eventuale aggiornamento, anche sul “Sistema PS Personale”, dei giorni di congedo ordinario e dei riposi spettanti a quest’ultimo).
4) TEMPI DI FRUIBILITA’
La disciplina in esame rende esplicito che la cessione dei riposi e delle ferie non può essere sottoposta, da parte del cedente, ad alcun termine; pertanto, restano validi sempre ed esclusivamente i criteri di seguito indicati:
■ i giorni di congedo ordinario ricevuti devono essere fruiti ciascuno entro la scadenza originariamente sua propria**,tenendo conto, ad ogni modo, dell’ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
** Secondo, in particolare, l’articolo 9 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che consente, scaduto l’anno di spettanza, la fruizione entro i 18 mesi successivi, laddove essa non sia stata possibile prima “per indifferibili esigenze di servizio” o “in caso di motivate esigenze di carattere personale”. |
Tale ultima previsione normativa prevede, infatti, che, “qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale [del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco] la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie “comunque spettanti”, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente”. Al riguardo, l’espressione “comunque spettanti” si riferisce alle ferie a qualsiasi titolo rientranti nella disponibilità giuridica del dipendente, siano esse “pregresse” o anche “ricevute”.
Pertanto, il congedo ordinario, anche “ricevuto”, riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022.
Per quanto riguarda, invece, gli eventuali periodi di ferie antecedenti al 2018, allo stato non goduti per straordinarie esigenze di servizio o altre cause di forza maggiore, in relazione anche all’attuale stato di emergenza, si ritiene necessario precisare che, tenuto conto del richiamato termine del 30 settembre 2020 (entro il quale può avvenire la cessione delle ferie pregresse) e delle specifiche finalità dell’istituto in esame, tali ferie potranno, comunque, essere cedute entro la citata scadenza del 30 settembre 2020 e, quindi, fruite dal dipendente ricevente anche in un periodo successivo, ma ragionevolmente non distante dalla cessione;
i riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti saranno considerati, ai fini dell’individuazione della scadenza, alla stregua di giorni di congedo ordinario maturati nel medesimo anno, senza applicazione dell’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Resta intesa la possibilità, per il dirigente dell’ufficio, istituto o reparto, in considerazione dell’eccezionalità del periodo di emergenza in atto, di modulare i tempi di fruizione del congedo ceduto, in relazione alla contestualità e al numero delle richieste che perverranno, in una prospettiva di equilibrato bilanciamento delle esigenze del Personale con quelle di funzionalità degli uffici.
Si evidenzia, inoltre, che l’ultimo periodo del comma 4-bis dell’articolo 87 in esame chiarisce che le ferie pregresse — sia quelle che residuino in capo al cedente pur dopo la cessione, sia quelle di cui il cessionario fosse già in possesso in proprio indipendentemente dall’avvenuta cessione — non vedono mutare le proprie scadenze originariamente previste, che i soggetti interessati continuano a dover rispettare, ferma restando, comunque, l’ulteriore estensione temporale di cui al citato articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il Personale dipendente alla presente circolare.
d’ordine
Il Direttore centrale
Scandone