Con l’odierna circolare n. 555/RS/01/20/23/002082 avente per oggetto Indennità supplementare di operatore subacqueo di cui all’art. 9, comma 2, legge 23 marzo 1983, n. 78 per il personale sommozzatore non più idoneo alle immersioni, l’Ufficio per le relazioni i sindacali ci ha trasmesso la circolare pari oggetto n. 333.G.3.01.Sommozzatori.2 diramata il 19 luglio scorso dalla Direzione centrale per le risorse umane.
Con quest’ultimo scritto detta Direzione comunicava agli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza interessati che, il giorno 27 giugno 2018, Il Servizio reparti speciali della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, con circolare n. 300.C.MS./B/18/15171, aveva formalizzato la richiesta di rivisitare la materia.
In particolare il citato Servizio reparti speciali ha ritenuto dover essere superato il limite di “15 giorni” nell’arco del mese imposto all’erogazione dell’emolumento dalla circolare n. 333-G/3.01/Somm.1 diramata il 1° dicembre 2011 proprio dal Servizio tep – trattamento economico del personale – e spese varie della Direzione centrale per le risorse umane al personale non più idoneo alle immersioni.
Sulla base della positiva rivisitazione quest’ultimo personale, in servizio presso il Centro nautico e sommozzatori di La Spezia e le Sezioni sommozzatori distaccate, nei giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni in qualità di “direttore d’immersione” e di “guida al sommozzatore”, potrà essere destinatario dell’indennità in argomento anche oltre il limite dei 15 giorni nel mese.
Roma, 21 agosto 2018
La nota 21/8/2019, n. 555/RS/01/20/23/002082