Promossi o puniti? Danni economici in servizio e in pensione, serve terzo correttivo al riordino

promossi o puniti

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Dai danni economici ai debiti fantasma: un’esclusiva dei poliziotti

 

Come nascono i debiti fantasma che, nonostante tutte le nostre denunce, continuano ad essere creati dal nulla proprio a quei poliziotti che, venendo promossi, guadagnano meno di quanto avrebbero guadagnato se non si fossero messi in discussione e non avessero superato concorsi? Vediamo.  

Ogni volta che si viene promossi dalla posizione apicale di uno dei ruoli contrattualizzati a quella iniziale del ruolo superiore, si ha diritto ad uno stipendio parametrale che è incomprensibilmente più basso e, di conseguenza, anche ad una tariffa oraria più bassa per il lavoro straordinario.

Nella tabella che segue vengono elencate le differenze tra gli stipendi parametrali (comprensivi di RIA) che vengono coperte da un assegno ad personam, mentre le differenze sugli straordinari non vengono coperte, causando un danno che in un anno può superare i 700 euro. Gli importi sono lordi.

debiti Anche l’indennità pensionabile destinata alle qualifiche iniziali dei ruoli sovrintendenti, ispettori e direttivi è incomprensibilmente più bassa di quella percepita dalle qualifiche apicali dei ruoli rispettivamente sottostanti: con il riordino è stato quindi previsto un ulteriore assegno ad personam.

Tuttavia anche quest’altro assegno non copre tutta la differenza negativa, perché dall’importo che dovrebbe avere viene assurdamente sottratta la differenza positiva cui, in caso di promozione al ruolo superiore, si ha diritto nel ruolo superiore: vedi tabella che segue. Gli importi sono sempre lordi.

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In definitiva, nonostante gli assegni ad personam previsti dal d.lgs. 193/2003 (parametrazione) e, dal d.lgs. 95/2017 (riordino), essere promossi dalle posizioni economiche apicali dei vari ruoli a quelle iniziali dei ruoli superiori incredibilmente comporta per gli interessati un danno economico e cioè:

  1. gli assistenti capo coordinatori che vengono promossi vice sovrintendenti, per gli anni in cui resteranno tali e fino a quando non verranno promossi, solo per ciò che attiene gli straordinari verranno pagati meno di quanto sarebbero stati pagati se non fossero stati promossi, per importi che possono raggiungere ed anche superare di molto i 296,45 euro all’anno, anche per cinque anni;
  2. i sovrintendenti capo +4 e i coordinatori che vengono promossi vice ispettori, per gli anni in cui resteranno tali e fino a quando non verranno promossi, solo per ciò che attiene gli straordinari verranno pagati meno di quanto sarebbero stati pagati se non fossero stati promossi, per importi che possono raggiungere ed anche superare di molto rispettivamente i 66,55 ed i 399,30 euro all’anno, per due anni;
  3. i sostituti commissari coordinatori che vengono promossi vice commissari, per gli anni in cui resteranno tali e fino a quando non verranno promossi, solo per ciò che attiene gli straordinari verranno pagati meno di quanto sarebbero stati pagati se non fossero stati promossi, per importi che possono raggiungere ed anche superare di molto i 707,85 euro all’anno, anche per due anni.

    Questo danno economico di fatto punisce chi partecipa ad un concorso e lo supera: la causa va ricercata nella formulazione profondamente sbagliata delle norme, a partire dal quinto comma dell’art, 45 del d.lgs. 95/2017, che devono essere cambiate: serve un terzo correttivo al riordino.

    Il danno economico si riverbera infatti anche sulla buonuscita e, soprattutto, sulla pensione, investendo i colleghi soprattutto nell’ultimo anno di servizio ed incidendo sul montante contributivo di tale ultimo  anno: grazie al moltiplicatore lo stesso danno incide addirittura cinque volte tanto!

    Ed eccoci al debito: le procedure burocratiche fanno sì che, per le nostre promozioni, tra la data da cui decorre il nuovo trattamento economico e quella in cui viene effettivamente aggiornato, passano mediamente almeno otto mesi, ma nel caso dei vice ispettori dell’11° corso i mesi sono stati ben 14.

    Quando arriva l’aggiornamento al trattamento economico inferiore rispetto a quello della posizione di provenienza, come abbiamo visto, sono previsti gli assegni ad personam, che però non vengono erogati dall’aggiornamento in poi, ma a partire dalla data in cui spetta il nuovo trattamento.

    Accade così che vengano erogati come arretrati assegni ad personam relativi ai sette, otto e stavolta, per i vice ispettori dell’11° corso, agli addirittura 14 mesi durante i quali, in realtà, non spettavano perché, in quei mesi, non erano stati percepiti né un parametro, né un’indennità pensionabile inferiori.

    Si crea così, dal nulla, un debito fantasma che ovviamente andrà restituito nel più breve tempo possibile, generando quindi pesanti ritenute (sul cedolino “differenza per cambio inquadramento”), per importi relativi all’anno precedente (sul cedolino AP) o all’anno corrente (sul cedolino AC).

    Questi debiti causano forti disagi sulle economie familiari e si dovrebbe fare di tutto affinché venissero evitati: ci è stato detto e ripetuto che NoiPA non consente di aggiornare diversamente i trattamenti, ma non ci hanno convinto anche perché è notorio che ciò non avviene per i Carabinieri.

    Roma, 1° settembre 2020