Titolari di una posizione differenziata anche per il Parlamento, i commissari danneggiati da oltre 15 anni di ritardi ingiustificabili

funzionari corte costituzionale ok

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Con sentenza non definitiva n. 99/2019, pubblicata il 13 febbraio scorso, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha accolto il ricorso, presentato dall’Avv. Pietro Celli di Firenze e promosso dall’allora Cotipol – oggi Anfedipol – dove i ricorrenti, facendo «esplicito e diffuso riferimento alla relazione di accompagnamento del decreto legislativo n. 95/2017, che riconosce la lesione di una loro qualificata aspettativa di carriera preclusa dalla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale e ne indica il rimedio dell’istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento»chiedono «la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lettera t), punto 1 del decreto legislativo n. 95/2017, nella parte in cui stabilisce la decorrenza dell’inquadramento nella qualifica di vice-commissario dall’inizio del corso di formazione e non dalle singole annualità alle quali sono riferite le vacanze in organico che avrebbero dovuto essere coperte con i concorsi previsti dall’art. 25 del decreto legislativo n. 334/2000».

Il Tar ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, rinviandola dunque al giudizio della Corte Costituzionale per le motivazioni indicate nella separata ordinanza in pari data, poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 1^ serie speciale n. 24 del 12 giugno seguente, dove si assume che essa possa aver violato gli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Parlamento – infatti – aveva considerato come differenziata la posizione degli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in conseguenza della mancata indizione dei concorsi ex art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e della conseguente privazione della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo e, dall’altro, ha ritenuto che, tra le misure compensative, il Governo dovesse altresì valutare di prevedere per coloro che, come i ricorrenti, appartenevano al ruolo degli ispettori, l’accesso diretto, per saltum e con retrodatazione giuridica, alla qualifica apicale (commissario capo) del ruolo direttivo ad esaurimento dei commissari che si articola, come detto, nella qualifiche di vice-commissario, commissario e commissario capo.

Viceversa il Governo, che pure nella relazione di accompagnamento, più volte citata, afferma di aver accolto le osservazioni e le raccomandazioni della Camera dei deputati e del Senato, non ha dato seguito all’invito del Parlamento delegante, ma ha previsto, al contrario e non ragionevolmente a parere del Tar rimettente, che la stessa decorrenza dell’inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ad esaurimento (vice-commissario) coincidesse con l’inizio del corso di formazione, di fatto applicando alla posizione differenziata degli appartenenti alla qualifica apicale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato il normale regime di progressione in carriera di tutti i dipendenti pubblici e riconducendo nell’alveo della gestione ordinaria di un concorso pubblico la progressione in carriera di coloro che invece sono riconosciuti titolari di una posizione differenziata meritevole, come tale, di un trattamento differenziato ai sensi dell’art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha fissato per l’esame della questione udienza pubblica per il giorno 3 dicembre 2019: a relazionare al Collegio del Giudice delle Leggi sarà il suo Vice Presidente, Aldo Carosi.

Roma, 4 settembre 2019

La sentenza non definitiva
L’ordinanza di remissione