Trattamento principale e parametrazione
La contrazione di matrimonio è un’altra delle ipotesi in cui il congedo straordinario deve essere, a norma dell’art. 37, co. 2, d.P.R. 3/1957, concesso di diritto; la durata prevista è di 15 giorni e la concessione è subordinata all’esibizione del certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato civile. Qualora rito religioso e rito civile si svolgano in date differenti, il congedo potrà essere concesso un’unica volta. In proposito è utile ribadire ancora che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario. La retribuzione viene corrisposta per intero ed il periodo fruito è utile ai fini di carriera, pensionistici e previdenziali.
Stipendio base o “tabellare”
È costituito dallo stipendio parametrale, che dal 1° gennaio 2005 è subentrato a quello di livello ed ha inglobato, oltre agli eventuali scatti aggiuntivi ed all’eventuale R.I.A., l’I.I.S. – Indennità Integrativa Speciale, anche detta “contingenza” o “scala mobile” – prevista dagli artt. 1 e 2, comma primo, della L. 324/1959 e successive modificazioni, intesa a compensare la perdita del valore di acquisto delle retribuzioni a causa della svalutazione monetaria derivante dai fenomeni inflativi. Lo stipendio tabellare costituisce la base per il computo degli ulteriori scatti rivalutabili, quali ad esempio degli scatti gerarchici e quelli previsti dal d.lgs. 53/2001, della tredicesima mensilità, del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, dell’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto in caso di sospensione dal servizio (art. 82 d.P.R. 3/1957 e disposizioni analoghe), sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Inpdap o altre analoghe ed i contributi di riscatto; la ratio cui è indirizzato lo stipendio tabellare è il riconoscimento dell’attività prestata secondo principi di allineamento con il personale del pubblico impiego destinato a mansioni considerate corrispondenti, tenendo altresì conto della necessità di incrementare periodicamente il trattamento economico, di differenziarlo per le differenti mansioni ed in base alla progressione in carriera, nonché dell’anzianità di servizio.
Indennita’ mensile pensionabile
A partire dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari sono determinati nelle misure annue lorde riportate nella tabella (d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, nonchè, per la decorrenza, art. 15, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159).
Qualifiche | EURO |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate | 812,70 |
Commissario capo e qualifiche equiparate | 797,60 |
Commissario e qualifiche equiparate | 790,30 |
Vice commissario e qualifiche equiparate | 758,30 |
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate | 772,10 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate | 737,30 |
Ispettore e qualifiche equiparate | 714,40 |
Vice Ispettore e qualifiche equiparate | 692,00 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate | 711,10 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate | 699,20 |
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate | 665,90 |
Assistente capo e qualifiche equiparate | 598,90 |
Assistente e qualifiche equiparate | 545,30 |
Agente scelto e qualifiche equiparate | 500,30 |
Agente e qualifiche equiparate | 467,90 |
Assegno funzionale
L’articolo 6 del decreto legge 387/1987 ha istituito un assegno funzionale pensionabile da attribuirsi al raggiungimento dei diciannove e dei ventinove anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia; per la sua attribuzione la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono. Mediante la sottoscrizione della cosiddetta “coda contrattuale” relativa al d.P.R. 164/2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la prima soglia di accesso all’assegno funzionale è stata abbassata al compimento dei diciassette anni di servizio e l’importo relativo incrementato del 27%, mentre l’importo relativo alla seconda soglia è stato incrementato del 53%. I nuovi importi sono quelli contenuti nella tabella riportata di seguito (d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220):.
Qualifiche | EURO |
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate | 1829,40 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate | 1829,40 |
Ispettore e qualifiche equiparate | 1829,40 |
Vice Ispettore e qualifiche equiparate | 1829,40 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate | 1800,20 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate | 1800,20 |
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate | 1800,20 |
Assistente capo e qualifiche equiparate | 1448, 40 |
Assistente e qualifiche equiparate | 1448, 40 |
Agente scelto e qualifiche equiparate | 1448, 40 |
Agente e qualifiche equiparate | 1448, 40 |
Qualifiche | EURO |
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate | 3070,50 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate | 3070,50 |
Ispettore e qualifiche equiparate | 3070,50 |
Vice Ispettore e qualifiche equiparate | 3070,50 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate | 3018,20 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate | 3018,20 |
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate | 3018,20 |
Assistente capo e qualifiche equiparate | 2168,80 |
Assistente e qualifiche equiparate | 2168,80 |
Agente scelto e qualifiche equiparate | 2168,80 |
Agente e qualifiche equiparate | 2168,80 |
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed alle qualifiche equiparate delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare le misure stabilite per l’assegno funzionale dal citato d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 sono quelle contenute nella tabella di seguito riportata:
Qualifiche | EURO |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate | 3122,70 |
Commissario capo e qualifiche equiparate | 2770,90 |
Commissario e qualifiche equiparate | 2153,50 |
Vice commissario e qualifiche equiparate | 2153,50 |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate | 5144,10 |
Commissario capo e qualifiche equiparate | 5144,10 |
Commissario e qualifiche equiparate | 3231,70 |
Vice commissario e qualifiche equiparate | 3231,70 |